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DEPOSITO STATO LEGITTIMO ai sensi dell'art. 34 bis comma 2 e 2 bis DPR n. 380/2001 e dall'art. 198 L.R. Toscana 65/20214

Il deposito dello stato legittimo degli immobili facilita la gestione immobiliare ed è applicabile nei casi in cui le rappresentazioni e i titoli edilizi differiscano trà loro ma la difformità rientra nelle tolleranze previste ai sensi dell'art. 34 bis comma 2 e 2 bis DPR n. 380/2001 e dall'art. 198 L.R. Toscana 65/20214.

Lo stato legittimo non sostituisce il titolo abilitativo, ma attesta che nella costruzione del fabbricato sono state osservate le prescrizioni previste dai titoli abilitativi e che sono presenti eventualmente delle tolleranze esecutive che non costituiscono violazioni urbanistiche.
Oltre alla richiesta dovrà essere allegata :
 
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal procuratore;
- Rerazione tecnica con indicati i titoli abilitativi e le difformità;
- Documentazione fotografica;
- Elaborati grafici descrittivi dello stato attuale rilevato, dello stato già presente presso gli archivi, e dello stato sovrapposto (piante/sezioni/prospetti) con indicazione dei momenti di realizzazione delle opere;
- Copia del documento d'identità
- Ricevuta diritti di segreteria e istruttoria